
Ho seguito un procedimento riguardante un paziente, che chiamerò Sig. “Luca Verdi” (nome di fantasia), che era stato sottoposto ad un intervento di enucleazione prostatica con laser ad Holmio (HoLEP) in una struttura sanitaria lombarda per trattare sintomi ostruttivi urinari dovuti all’ipertrofia prostatica.
Prima dell’intervento, il Sig. Verdi lamentava disturbi tipici quali difficoltà minzionali, riduzione del flusso e senso di incompleto svuotamento, ma non presentava incontinenza urinaria né deficit della funzione erettile.
Insorgenza delle complicanze
Dopo l’operazione, fin dalle prime fasi del decorso post-operatorio, il paziente riferiva:
- incontinenza urinaria persistente, con perdite anche durante piccoli sforzi (es. starnuti, tosse) o nei cambi di posizione;
- disfunzione erettile significativa, che si manifestava con incapacità di mantenere un’erezione sufficiente per i rapporti, non superabile con le usuali terapie farmacologiche.
Queste alterazioni avevano un impatto profondo sulla qualità della vita del Sig. Verdi, sia sul piano fisico che psicologico, interferendo con la sfera relazionale e comportando disagio emotivo.
Verifica tecnico-peritale e accertamenti
Nell’ambito del procedimento, veniva disposto un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) con nomina di consulenti esperti in urologia e medicina legale. Le risultanze peritali hanno evidenziato i seguenti elementi:
Programmazione insufficiente dell’intervento, con carenza di valutazioni funzionali preliminari che avrebbero potuto mettere in luce condizione di rischio latente;
Consenso informato non esaustivo, in quanto non descriveva con chiarezza (o non indicava affatto) il rischio di incontinenza urinaria post-operatoria, noto nella casistica legata alla tecnica HoLEP;
Durante la procedura chirurgica, i consulenti riscontrarono che si era verificata una lesione dello sfintere uretrale, urgente nell’innescare la componente da sforzo dell’incontinenza;
La componente di incontinenza da urgenza, pur eventualmente presente in forma latente prima dell’intervento, era stata aggravata dall’atto chirurgico e dal bilanciamento funzionale post-operatorio;
A seguire i consulenti hanno quantificato il relativo danno biologico differenziale (da intendersi quale aggravamento della patologia pre-esistente), ponendolo in relazione causale con le modalità dell’intervento e le violazioni delle regole di prudenza, diligenza e corretta informazione.
Conclusione e risarcimento
Sulla base delle conclusioni contenute nella relazione tecnica, si è avviata una trattativa con la struttura sanitaria conclusa positivamente con una conciliazione che ha evitato la prosecuzione della causa.
Come risultato della conciliazione, la struttura sanitaria ha corrisposto al Sig. Verdi la somma di € 100.000, a titolo di risarcimento del danno accertato in sede di accertamento tecnico preventivo.
Se anche tu o un tuo familiare avete affrontato una situazione simile, potete contattarmi per ricevere una consulenza gratuita e una valutazione preliminare del caso, senza alcun impegno.