
I nomi riportati nel presente articolo sono di fantasia e alcuni elementi della vicenda sono stati modificati per ragioni di riservatezza.
Quando un ritardo diagnostico può determinare responsabilità medica
Non tutti gli esiti sfavorevoli verificatisi durante un ricovero ospedaliero costituiscono automaticamente errore medico.
Esistono infatti situazioni nelle quali il peggioramento delle condizioni cliniche del paziente rappresenta una complicanza inevitabile o l’evoluzione di un quadro patologico già particolarmente compromesso.
Vi sono però anche casi in cui ritardi diagnostici, carenze organizzative o omissioni terapeutiche possono incidere concretamente sulle possibilità di cura del paziente e determinare un profilo di responsabilità sanitaria.
Il caso che segue riguarda proprio una complessa vicenda di presunta malasanità definita mediante accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., con il riconoscimento di un risarcimento pari ad € 320.000 in favore degli eredi del paziente.
Il caso clinico: il ricovero presso una struttura sanitaria lombarda
Il sig. Giovanni Rinaldi, uomo di 74 anni con pregresse patologie cardiovascolari e respiratorie, veniva ricoverato presso una struttura sanitaria lombarda a causa di un importante quadro infettivo associato a severa insufficienza respiratoria.
Durante il ricovero, le condizioni cliniche del paziente peggioravano progressivamente.
Secondo quanto successivamente emerso dall’analisi della documentazione sanitaria, il decorso clinico risultava caratterizzato da:
- progressivo incremento degli indici infiammatori;
- peggioramento della funzione respiratoria;
- comparsa di instabilità emodinamica;
- progressiva compromissione multiorgano.
I familiari del paziente ritenevano tuttavia che, nel corso del ricovero, vi fossero stati ritardi nell’individuazione dell’aggravamento del quadro settico e criticità nella gestione diagnostica e terapeutica.
In particolare, venivano contestati:
- ritardi nella rivalutazione clinica del paziente;
- mancata tempestiva esecuzione di alcuni approfondimenti diagnostici;
- criticità nella gestione della terapia antibiotica;
- incompletezze nel monitoraggio delle condizioni cliniche;
- ritardi nell’attivazione di specifici interventi terapeutici.
Dopo alcune settimane di ricovero, il sig. Rinaldi decedeva.
I familiari decidevano quindi di approfondire la vicenda attraverso una consulenza medico-legale specialistica finalizzata a verificare la possibile sussistenza di profili di responsabilità medica.
L’accertamento tecnico preventivo nei casi di malasanitÃ
A seguito dell’analisi preliminare della documentazione clinica, veniva introdotto un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti della struttura sanitaria lombarda.
L’ATP rappresenta uno strumento particolarmente importante nei casi di responsabilità sanitaria.
Attraverso tale procedimento, infatti, il Tribunale nomina consulenti tecnici d’ufficio incaricati di:
- ricostruire la vicenda clinica;
- valutare la correttezza della condotta sanitaria;
- verificare il nesso causale;
- tentare una conciliazione tra le parti.
Nel caso in esame, la struttura sanitaria contestava integralmente ogni ipotesi di errore medico.
Secondo la difesa della struttura:
- il paziente presentava già condizioni cliniche gravemente compromesse;
- le patologie pregresse avevano inciso in maniera significativa sul decorso;
- il quadro infettivo risultava particolarmente complesso;
- l’evento finale rappresentava una possibile evoluzione della situazione patologica di base.
Il Tribunale nominava quindi un collegio peritale composto da specialisti in medicina legale e nelle discipline coinvolte nella vicenda clinica.
Nel corso delle operazioni peritali, i consulenti tecnici procedevano ad un’approfondita analisi:
- della cronologia degli eventi clinici;
- degli esami diagnostici eseguiti;
- della gestione terapeutica del paziente;
- della tempestività degli interventi sanitari;
- della compatibilità causale tra le criticità contestate ed il decesso.
Il tentativo conciliativo svolto dai CTU
Uno degli aspetti più rilevanti della vicenda è stato il tentativo conciliativo svolto dai consulenti tecnici nominati dal Tribunale.
Nel corso dell’attività peritale, infatti, i CTU hanno valorizzato sia i punti di forza che i punti di debolezza del caso.
Da un lato, emergevano profili ritenuti favorevoli alla posizione degli eredi, soprattutto con riferimento:
- ai ritardi nella rivalutazione del paziente;
- alla gestione non tempestiva del quadro infettivo;
- alla progressione delle complicanze cliniche;
- alla possibile perdita di chances terapeutiche.
Dall’altro lato, i consulenti evidenziavano anche le criticità della domanda risarcitoria.
In particolare venivano valorizzati:
- la presenza di significative patologie pregresse;
- la gravità complessiva del quadro clinico;
- l’elevato rischio intrinseco correlato alle condizioni del paziente;
- le fisiologiche incertezze medico-legali in tema di nesso causale.
La valutazione equilibrata dei diversi profili della controversia ha consentito alle parti di avviare un concreto percorso conciliativo.
Il risarcimento riconosciuto agli eredi
All’esito dell’accertamento tecnico preventivo e del tentativo conciliativo svolto dai consulenti tecnici d’ufficio, la controversia veniva definita in via transattiva.
Agli eredi del sig. Rinaldi veniva riconosciuto un importo complessivo pari ad € 320.000.
Il risultato è stato raggiunto in circa un anno e mezzo dall’introduzione del procedimento.
Si tratta di un aspetto particolarmente importante nei casi di responsabilità medica.
Attraverso l’ATP, infatti, è stato possibile:
- acquisire rapidamente la prova tecnica;
- favorire il confronto tra i consulenti;
- valutare concretamente i rischi del giudizio;
- raggiungere una soluzione conciliativa senza affrontare una lunga causa ordinaria.
Perché è importante valutare subito la documentazione clinica
Vicende come questa dimostrano quanto sia importante effettuare tempestivamente una valutazione specialistica della documentazione sanitaria.
Non tutti gli eventi avversi verificatisi durante un ricovero ospedaliero costituiscono automaticamente malasanità .
Tuttavia, quando emergono ritardi diagnostici, omissioni terapeutiche o criticità nella gestione clinica del paziente, può sussistere un concreto diritto al risarcimento del danno.
Nei casi di sospetto errore medico è quindi fondamentale:
- acquisire integralmente la documentazione clinica;
- sottoporre il caso ad un medico legale esperto;
- verificare la presenza di profili di responsabilità sanitaria;
- comprendere punti di forza e criticità della vicenda.
Una corretta analisi preliminare consente infatti di valutare realisticamente le possibilità di ottenere tutela risarcitoria.
Approfondisci anche la pagina dedicata alla malasanità e al risarcimento danni da errore medico.